Art. 7.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo».

 

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